Danneggiamento informatico

Cassazione sez.I penale del 05 marzo nr. 8555.

In modo riassuntivo dice che il dipendente che cancella un numero rilevante di dati dal computer dove lavora e anche se i files sono stati recuperati con l’intervento di un tecnico informatico commette un reato.

La corte è quindi dell’avviso che anche la semplice eliminazione dei dati informatici anche se recuperabili o recuperati è di per sè produttiva di danno; se inoltre vi è condotta dolosa oltre che all’illecito penale, può comportare anche una sanzione disciplinare nei confronti del dipendente ed è fonte di responsabilità civile e può determinare la condanna al risarcimento dei danni.

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