Trasferimento di denaro contante

Dal  6 dicembre 2011 non si potrà trasferire il denaro contante (di libretti di deposito postali o bancari al portatore o di titoli al portatore)  se il valore è pari o superiore a 1.000 euro.

Non è permesso il trasferimento anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori  ai 1000 euro  che appaiono deliberatamente frazionati.

Per i   trasferimenti pari o superiori a 1000 euro  è necessario ricorrere alle banche.

I  limiti valgono anche  per gli assegni. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare non solo l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, ma anche la clausola di non trasferibilità.

Gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere richiesti senza clausola di non trasferibilità solo se di importo inferiore a 1.000 euro.

Anche i libretti di deposito bancari o postali al portatore non possono avere un saldo superiore a 1.000 euro.
I libretti con saldo pari o superiore devono essere estinti oppure il loro saldo deve essere ridotto ad un importo inferiore a 1.000 euro, entro il 31 dicembre 2011.

Le violazioni di tali disposizioni devono essere comunicate dai professionisti, che ne vengono a conoscenza, entro trenta giorni, al Ministero dell’Economia e delle finanze e  all’Agenzia delle Entrate, che attiva i conseguenti controlli di natura.
L’obbligo da parte del professionista si configura solo quando ci siano palesi elementi che facciano intendere che sia stato violato il divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti.

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