L’acconto IVA è fissato nella misura dell’ 88 per cento dell’importo pagato per il quarto trimestre o dicembre per le ditte con iva mensile , dell’anno precedente .
Per il 2011 il termine ultimo per effettuare il versamento dell’acconto è fissato al 27 dicembre 2011.
La sanzione amministrativa per omesso, insufficiente o ritardato versamento dell’acconto I.V.A. è stabilita nella misura del 30 % dell’importo non versato o versato in parte .
Per ridurre la sanzione amministrativa, il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso che può essere effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza, applicando la sanzione del 2 per cento (1/15 del 30 per cento) per ogni giorno di ritardo (nuove disposizioni a seguito del D.L. 6 luglio 2011, n.98, invigore dal 6 luglio 2011);
entro 30 giorni dalla scadenza, applicando la sanzione del 3 per cento, pari ad 1/10 del 30 per cento (dal 1° febbraio 2011) dell’imposta dovuta oltre gli interessi legali calcolati solo sull’imposta;
entro 1 anno dalla scadenza, applicando la sanzione del 3,75 per cento, pari ad 1/8 del 30 per cento (dal 1° febbraio 2011) dell’imposta dovuta oltre gli interessi legali calcolati solo sull’imposta.