Le circolari n. 38/2025 del 07/02/2025 e n.83/2025 del 24/04/2025 dell’INPS comunicano:
– le aliquote contributive per il 2025;
– i minimali e massimali di reddito;
– le indicazioni operative per i soggetti obbligati e modalità di versamento
– agevolazione nuovi iscritti 2025
👤 Soggetti obbligati all’iscrizione IVS
Artigiani e commercianti che lavorano abitualmente e con carattere di prevalenza nella propria azienda per il versamento dei contributi previdenziali personali e di quelli dei propri collaboratori familiari o coadiuvanti/coadiutori familiari, che svolgano l’attività nell’impresa con carattere di abitualità e prevalenza.
Soci lavoratori di SRL, SAS, SNC, anche unipersonali (rispettando il requisito dell’abitualità e prevalenza nell’attività aziendale).
Altre categorie (bagnini, ostetriche, affittacamere, operatori e guide turistiche, ecc.) con requisiti specifici.
🔎 Nota: il socio non attivo (“socio di capitale”) non è obbligato all’iscrizione IVS.
💼 Casi particolari
Soci amministratori di SRL con attività lavorativa hanno l’obbligo di doppia iscrizione all’INPS:
– alla Gestione Separata (per il compenso da amministratore)
– alla Gestione IVS commercio, se la loro prestazione lavorativa è abituale e personale
(anche senza prevalenza).
🔎 Nota: non è richiesta l’iscrizione alla Gestione IVS commercio al socio detentore di una “partecipazione minima” (pur svolgendo l’attività con abitualità e prevalenza) che non abbia alcuna responsabilità d’impresa e che non rivesta alcuna carica sociale.
📈 Aliquote 2025
Artigiani: 24%
Commercianti: 24,48%
Incremento dell’1% su redditi oltre € 55.448 fino al nuovo massimale
Contributo fisso per prestazioni di maternità: € 0,62 mensili (€ 7,44 annui)
Riduzione del 50%:
Per gli iscritti con più di 65 anni di età, già pensionati presso una gestione INPS
Per i neoiscritti 2025
💸 Minimali e massimali di reddito
Reddito minimale: € 18.555
Contributo annuo:
🔎 Se l’iscrizione è per periodi inferiori all’anno il contributo è rapportato mensilmente
Massimale di reddito annuo:
€ 92.413 per chi ha anzianità contributiva ante 01/01/1996
€ 120.607 per gli iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva
📆 Scadenze e versamenti
Contributi su minimale: 4 rate (mod. F24)
1° rata: 16/05/2025
2° rata: 20/08/2025
3° rata: 17/11/2025
4° rata: 16/02/2026
Eccedenza minimale:
1° Acconto 2025: 30/06/2025 (prorogabile al 30/07 con +0,4%)
2° acconto 2025: 30/11/2025
Saldo 2025: entro 30/06/2026 (o 30/07 con +0,4%)
🧮 Contribuenti in regime forfettario
Possibilità di riduzione del 35% dei contributi IVS
Incompatibilità con le situazioni già agevolate:
– pensionati over 65
– collaboratori under 21
Istanza da presentare entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento
Decadenza dal regime: entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento
RIDUZIONE 50% DELL’IVS PER I NEOISCRITTI
✅ Oggetto dell’agevolazione
Destinatari: lavoratori autonomi (artigiani e commercianti) iscritti per la prima volta nel 2025 alla gestione IVS.
Beneficio: riduzione del 50% dei contributi IVS per massimo 36 mesi continuativi.
Inizio applicazione: a partire dalla data di prima iscrizione alla gestione previdenziale.
👤 Soggetti ammessi
Titolari di ditte individuali e familiari, anche in regime forfetario.
Soci di società (di persone o capitali).
Coadiuvanti e coadiutori familiari di imprese avviate nel 2025.
🧾 Requisiti
Avvio dell’attività e prima iscrizione alla gestione IVS tra 01/01/2025 e 31/12/2025.
Per i soci di società si rileva la data di primo ingresso nella società.
Mai stati iscritti prima a una gestione speciale autonoma.
Iscrizione all’INPS entro 30 giorni dall’avvio dell’attività.
🧮 Agevolazione
La riduzione si applica su:
Contributi fissi e a percentuale
Alla sola aliquota IVS
Non si applica al contributo maternità e all’aliquota aggiuntiva commercianti.
È alternativa ad altre riduzioni (es. 35% regime forfetario o 50% pensionati over 65).
Può essere revocata per accedere a quella più favorevole.
Continuità del beneficio
Mantenuta in caso di:
Cambio di attività o gestione (artigiani ↔ commercianti)
Variazione anagrafica
Temporanea cessazione senza interruzione della copertura contributiva.
Perdita del beneficio se l’iscrizione viene interrotta (es. mesi senza contribuzione).
💼 Domanda
Autocertificazione tramite Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo).
L’INPS comunicherà l’apertura delle procedure.
È possibile presentare anche domanda di rinuncia.
💸 Accredito dei contributi
L’accredito pieno è riconosciuto se il contributo versato è almeno pari al minimale IVS.
Se inferiore ci sarà accredito proporzionale.
Agevolazione ammessa se l’attività inizia a fine 2025 e si completa l’iscrizione entro 30 giorni.
